Il “DL Energia” (DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17) ripropone in extremis l’agevolazione fiscale che consente la rivalutazione delle quote societarie in società non quotate.
Dopo un’iniziale marcia indietro della Finanziaria 2022 – che dopo 20 anni sembrava non riproporre la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni in società non quotate – per fortuna l’Art. 29 del DL energia stabilisce la “Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni“
Tale agevolazione, introdotta per la prima volta con la legge finanziaria 2002 (L.448 del 2001, art.5), rende possibile effettuare la rivalutazione delle quote societarie pagando una aliquota sostitutiva che dal 2022 sarà pari al 14% (era 11% nel 2021).
L’agevolazione è particolarmente interessante per chi intende vendere la partecipazione detenuta, pagando un’imposta molto minore di quella ordinaria – e attualmente pari al 26% – sul capital gain. Ricordiamo che tale aliquota del 26% si applica sulla plusvalenza, ovvero sulla differenza tra il prezzo di vendita e il valore di carico.
Rivalutazione quote societarie 2022: un esempio numerico
Un semplice esempio consente di apprezzare il valore dell’agevolazione.
Il socio Tizio detiene una partecipazione, immaginiamo pari al 100%, in Alfa Srl, il cui “valore di carico” è pari a 10.000 euro. Tizio infatti ha costituto Alfa alcuni anni fa, versandone per intero il capitale sociale, e da allora non ha effettuato ulteriori investimenti in Alfa. Il socio ha ora la possibilità di vendere il 100% di Alfa a un prezzo di 500.000 euro.
La tassazione ordinaria è pari al 26% e si applica sulla plusvalenza, che nel caso in questione sarebbe pari a 490.000 euro. Tizio si troverebbe così a pagare un imposta sul capital gain di 490.000 * 26% = 127.400 euro.
Accedendo alla rivalutazione delle quote societarie, Tizio potrebbe preventivamente rivalutare il valore di carico della partecipazione pagando l’aliquota del 14%. In tale scenario, si troverebbe a pagare un’imposta sostitutiva pari a 14%*500.000 = 70.000 euro.
A questo punto Tizio può procedere alla cessione della partecipazione, maturando una plusvalenza pari a zero (essendo il prezzo di vendita = valore di carico), pertanto nessuna altra imposta sarebbe dovuta.
Il test di convenienza
Nell’esempio sopra, la convenienza è evidente, potendo “scegliere” di versare 70.000 di imposta sostitutiva in luogo di 127.400 di imposta ordinaria sul capital gain.
Ci sono però casi in cui la convenienza va verificata. Nello specifico, perchè la rivalutazione delle quote societarie sia conveniente, serve verificare che l’imposta ordinaria sia maggiore di quella dovuta per la rivalutazione, ovvero che:
plusvalenza * 26% > prezzo di vendita * 14%
Ciò accade quando il prezzo di vendita è maggiore di 2,17 volte il valore di carico. Ovvero, se “prezzo > 2,17 costo” conviene accedere alla rivalutazione delle quote, altrimenti è più conveniente la tassazione ordinaria sulla plusvalenza.
Tale test “semplificato” vale nel caso in cui le quote non siano state già rivalutate precedentemente. In caso contrario, è necessaria una valutazione ad hoc, comunque semplice.
Cosa fare per rivalutare le quote societarie
La modalità per effettuare la rivalutazione delle quote societarie non è variata rispetto agli anni passati. E’ quindi necessario che, entro il 30 giugno 2022:
- un commercialista o professionista abilitato rediga la perizia di stima, tramite la quale viene determinato il valore cui rivalutare;
- il contribuente versi l’imposta sostitutiva per l’intero ammontare, ovvero – nel caso opti per la rateizzazione dell’imposta in 3 anni – versi la prima delle tre rate annuali. In caso di rateazione, sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. Il versamento deve essere effettuato mediante F24, che sarà cura del commercialista predisporre.
Per chi avesse già rivalutato le quote in passato e volesse incrementare il valore di carico è possibile detrarre dall’imposta ora dovuta quanto già versato in passato.
Rivalutazione quote societarie 2022: quali costi?
Oltre all’imposta sostitutiva, l’unico costo aggiuntivo è rappresentato dal compenso del commercialista o professionista abilitato che redige la perizia.
Il compenso varia ovviamente da caso a caso, ma per valutazioni di piccole e medie dimensioni è bene mettere in conto un costo sui 4-5.000 euro.
Di tale costo va quindi tenuto conto per valutare l’effettiva convenienza della rivalutazione delle quote, rispetto all’alternativa “ordinaria” che prevede l’imposta del 26% sulla plusvalenza.
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